CITAZIONE
AMMENDA € 2.500,00
FOGGIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, Curva Nord, Tribuna Est e Tribuna Ovest, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato durante la gara e al termine della stessa, sedici bottigliette d’acqua semipiene con tappo e numero quattro accendini all’interno del recinto di gioco di cui, al 39° minuto del secondo tempo, due bottigliette dalla Tribuna Est in campo all’indirizzo di un calciatore avversario che si trovava a terra infortunato e al medico e al massaggiatore accorsi per assisterlo, senza conseguenze e, durante la partita e al fischio finale, prima dalla Curva Sud, poi dalla Curva Nord e quindi dalla Tribuna Ovest numerose bottigliette ed accendini all’indirizzo del portiere avversario (il quale, al termine della gara, reagiva raccogliendo un accendino da terra e rilanciandolo verso gli stessi tifosi della Curva Nord determinando così oltre alla reazione dei tifosi occupanti il Settore Curva Nord un parapiglia con i tesserati avversari).
Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 13 comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la intrinseca pericolosità delle condotte poste in essere (in particolare quelle dirette in danno dei tesserati avversari), rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 30 APRILE 2024 ED € 500,00 DI AMMENDA DI BIASE FRANCESCO (AUDACE CERIGNOLA)
per avere, al termine della gara, tenuto una condotta aggressiva, minacciosa ed offensiva nei confronti di alcuni tesserati avversari, determinando, con tale condotta, un clima di tensione e venendo allontanato grazie all’intervento della Forza Pubblica.
Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva, r. IV Ufficiale, r. proc. fed., r. c.c.,).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
KRAPIKAS TITAS (AUDACE CERIGNOLA)
per avere, al termine della gara, tenuto un comportamento non corretto in quanto, dopo essere stato fatto oggetto di lanci di oggetti da parte dei tifosi avversari, reagiva raccogliendo un accendino da terra e rilanciandolo verso gli stessi tifosi occupanti la Curva Nord (determinando così, oltre alla reazione degli stessi, un parapiglia con i tesserati avversari).
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, valutate le modalità complessive della condotta (r. proc. fed.).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (X INFR)
TASCONE MATTIA (AUDACE CERIGNOLA)